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Sicurezza lavoro, sanzioni più soft


Il caldo dell'estate non ha fermato i lavori per la modifica del Testo Unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il Consiglio dei Ministri del 31 luglio scorso ha approvato le modifiche al decreto legislativo n. 81/08. Le principali novità riguardano le sanzioni, la sospensione dell'attività e il documento di valutazione dei rischi. Tutto il provvedimento correttivo è improntato verso una maggiore semplificazione delle norme. Le nuove sanzioni previste dal correttivo sono essenzialmente di due tipi: ammenda, nei reati meno gravi; ammenda o arresto negli altri. L'importo delle sanzioni è stato poi praticamente dimezzato: la violazione degli articoli del Testo Unico per i reati meno gravi è punita con una sanzione da 2.000 a 4.000 euro mentre per i restanti l'importo varia da 2.500 a 6.400 euro. L'idea di un Testo Unico che non penalizzi troppo i datori si fa evidente anche nella modifica della sospensione dell'attività. La sua disciplina è stata totalmente modificata. In primis è stata eliminata la discrezionalità dell'ispettore nel decidere l'applicazione del provvedimento di sospensione. Le cause che possono determinarlo sono state stabilite dal legislatore: casi di lavoratori irregolari e reiterate violazioni alle norme sulla sicurezza sul lavoro. Nella prima ipotesi è stato fatto proprio il principio proposto dalla Direttiva Sacconi: " Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti l'unico occupato nell'impresa". Altresì è stabilito che si ha reiterazione "quando nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell'organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole". Rimane fermo il fatto che la sospensione dell'attività, negli altri casi, scatta quando i lavoratori irregolari presenti in azienda siano di misura pari o superiori al 20% degli occupati. Per quanto rigurda infine la valutazione dei rischi, la data nel documento di valutazione dei rischi diventa certa quando lo stesso è stato firmato dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dal rappresentante dei lavoratori e dal medico competente. Per la valutazione dello stress correlato ci sarà maggiore tempo: entro il 31 dicembre dovranno essere elaborate le linee guida.
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